Normativa su DiGiGROSS per la Rivendita di Licenze Software
DiGiGROSS, in ottemperanza alle leggi vigenti in tutta l’Unione Europea, negli Stati SEE e in Svizzera, si impegna a seguire scrupolosamente i principi fondamentali che regolano la rivendita di licenze software. La nostra attività si basa su una comprensione approfondita delle direttive europee pertinenti, che garantiscono un approccio legale e trasparente nei confronti dei nostri clienti.
In conformità con la Direttiva 2001/29/UE, comma 28, DiGiGROSS riconosce che il diritto d’autore del produttore del software si esaurisce dopo la prima vendita del prodotto. Inoltre, in linea con la Direttiva 2009/24/CE – art. 4, paragrafo 2 e art. 5, paragrafo 1 nella causa C-128/11, confermiamo che il principio di esaurimento del diritto di distribuzione si applica anche quando il software viene distribuito attraverso download dal nostro portale online.
Presso DiGiGROSS, crediamo nell’importanza della legalità e della chiarezza nelle transazioni di licenze software. Pertanto, confermiamo la legittimità delle seguenti pratiche:
- Rivendita di Singole Licenze: CONSENTITA.
- Ripartizione delle Licenze a Volume: CONSENTITA.
- Rivendita di Licenze Accademiche (Licenze EDU): CONSENTITA.
- Licenze di Trading Trasferite Online: CONSENTITE.
- Download del Supporto di Installazione da Parte del Secondo Acquirente: CONSENTITO.
- Diritto del Secondo Acquirente ad Aggiornamenti/Patch, ecc.: CONSENTITO.
Inoltre, DiGiGROSS, nell’affermare la legittimità del commercio di software usato, assicura il rispetto delle seguenti condizioni essenziali per la rivendita:
- La copia del programma è stata messa in circolazione nell’UE o in Svizzera con il consenso del produttore/autore.
- La vendita avviene a titolo definitivo, non a titolo di affitto.
- Il primo acquirente ha reso inutilizzabili le copie rimanenti in caso di vendita a terzi della copia del programma.
Tutte le dichiarazioni sopra menzionate sono rese in conformità con l’art. 47, D.P.R. n. 445/2000. DiGiGROSS si impegna a garantire una pratica commerciale etica e in linea con le disposizioni normative, fornendo ai clienti un ambiente sicuro per l’acquisto di licenze software.
Fonti del Diritto per la Protezione del Software
*Diritto Internazionale:*
Diritto Internazionale:
In ambito internazionale, il Trattato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, rappresenta un pilastro essenziale. La Comunità ha ratificato tale Trattato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, datata 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).
L’articolo 4 del Trattato sul diritto d’autore, dedicato ai “Programmi per elaboratore”, sancisce che essi sono protetti come opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si estende a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore.
L’articolo 6 del Trattato, intitolato “Diritto di distribuzione”, stabilisce il diritto esclusivo degli autori di opere artistiche e letterarie di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e degli esemplari delle loro opere attraverso la vendita o altri mezzi di trasferimento della proprietà. Si sottolinea che le Parti contraenti hanno la facoltà di definire le condizioni di esaurimento del diritto dopo la prima vendita o altra operazione di trasferimento della proprietà, previo consenso dell’autore.
L’articolo 8 del Trattato conferisce agli autori di opere letterarie e artistiche il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico, sia via filo che via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle stesse in modo che chiunque possa accedervi liberamente da un luogo o in un momento a sua scelta.
Dalle dichiarazioni concordate relative agli articoli 6 e 7 del Trattato sul diritto d’autore emerge che per “copie” e “opere originali o copie delle stesse” nell’ambito del diritto di distribuzione e noleggio, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, commercializzabili come oggetti tangibili.
In conformità a queste disposizioni internazionali, DiGiGROSS adotta politiche che rispettano tali normative, garantendo la legalità e l’integrità delle transazioni nel contesto della distribuzione di software.
Fonti del Diritto dell’Unione Europea per la Protezione del Software
Direttiva 2001/29/UE:
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 22 maggio 2001, sull’armonizzazione del diritto d’autore nella società dell’informazione, stabilisce principi chiave relativi ai diritti connessi all’utilizzo di opere, inclusi i programmi per elaboratore.
L’articolo 28 della direttiva conferma il diritto esclusivo di controllare la distribuzione di opere incorporate in un supporto tangibile. La prima vendita dell’originale di un’opera nella Comunità, con il consenso del titolare del diritto, esaurisce il diritto di controllare la rivendita all’interno della Comunità. Tale diritto non si esaurisce in caso di vendita al di fuori della Comunità.
L’articolo 29 chiarisce che la questione dell’esaurimento del diritto non si applica ai servizi online e alle copie tangibili realizzate da utenti di tali servizi con il consenso del titolare del diritto.
L’art. 3 riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.
L’art. 4, intitolato “Diritto di distribuzione”, conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere, con l’eccezione del caso in cui la prima vendita nella Comunità avvenga con il consenso del titolare del diritto.
La direttiva 2001/29/UE non modifica le vigenti disposizioni comunitarie sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (art. 1, paragrafo 2, lettera a)).
Direttiva 2009/24/CE:
La direttiva 2009/24/CE codifica la direttiva 91/250/CEE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Essa definisce “programma per elaboratore” come ogni forma di espressione di un programma, inclusi quelli incorporati nell’hardware.
L’art. 1, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore mediante diritto d’autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna.
L’art. 4, intitolato “Attività riservate”, conferisce al titolare del diritto il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la distribuzione e altri atti riguardanti il programma. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità esaurisce il diritto di distribuzione della copia all’interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma.
L’art. 5, “Deroghe relative alle attività riservate”, specifica che determinati atti non richiedono l’autorizzazione del titolare del diritto quando sono necessari per un uso conforme alla destinazione da parte del legittimo acquirente o per la correzione di errori.
In conformità a queste direttive, DiGiGROSS adotta politiche che rispettano tali normative, garantendo la legalità e l’integrità delle transazioni nel contesto della distribuzione di software.
Fonti del Diritto Nazionale sulla Rivendita di Licenze Software
Legge sul Diritto d’Autore e Diritti Connessi Tedesca (UrhG):
Gli articoli 69 c e 69 d dell’UrhG hanno recepito nella legislazione interna tedesca gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24/CE. Questi articoli regolamentano la protezione giuridica dei programmi per elaboratore e ne stabiliscono i diritti connessi.
Corte Federale di Giustizia Tedesca:
Il 17 luglio 2013, la Corte federale di giustizia ha convertito la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella legge tedesca. Questo ha confermato la possibilità di distribuire le licenze software usate e trasferire i diritti associati al successivo acquirente. La Corte ha equiparato le copie fisiche e non fisiche.
Con l’ultima sentenza dell’11/12/2014, la Corte federale di giustizia ha eliminato le incertezze legali nel mercato dei software usati. La sentenza ha confermato che le licenze acquistate in accordi di volume possono essere rivendute anche individualmente, stabilendo chiaramente le direttive da seguire per evitare violazioni del diritto d’autore dei programmi per computer.
Corte d’Appello di Francoforte:
Nella sentenza del 18 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Francoforte sul Meno ha stabilito la legalità della vendita di licenze usate, seguendo la decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Le licenze da contratti di volume possono essere vendute individualmente senza violare la legge. La Corte ha affermato che la rivendita non comporta una divisione inammissibile di un’unica licenza, indipendentemente dal numero di serie delle licenze installate su un PC.
Tribunali Tedeschi:
Già nel 2006, i Tribunali di Amburgo avevano dichiarato che il principio dell’esaurimento si applica anche ai contratti di volume. Ciò significa che la vendita o la commercializzazione di singole licenze software, precedentemente rilasciate nell’ambito di accordi di licenza di volume, è legalmente possibile senza il consenso del produttore.
Svizzera:
In Svizzera, la vendita e l’acquisto di licenze software usate sono legali. Con la vendita del software, il diritto d’autore si esaurisce, e il primo acquirente ottiene i diritti d’uso sulla copia del programma. Il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione è gestito in modo analogo a quello dell’UE. La sentenza del Tribunale cantonale di Zugo del 4 maggio 2011 autorizza la commercializzazione di licenze usate per copie di programmi in forma fisica e non fisica.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 settembre 2021 – Causa C-410/19
La Sentenza del 16 settembre 2021, causa C-410/19, segna un passo significativo nell’interpretazione delle nozioni di “vendita” e “merci” ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata per la prima volta su questa questione, focalizzandosi sulla fornitura di programmi informatici attraverso il download e la concessione di una licenza perpetua di utilizzo.
La Corte ha ritenuto che il download di una copia di un programma informatico, accompagnato dalla concessione di una licenza perpetua, costituisce un tutt’uno indivisibile. La validità di entrambe le operazioni deve essere esaminata nel loro complesso ai fini della qualificazione giuridica. La chiave di questa decisione risiede nel concetto di trasferimento di un diritto di proprietà.
La Corte ha concluso che la fornitura di software al cliente per via elettronica, a fronte di un pagamento e accompagnata da una licenza perpetua, rappresenta un trasferimento di diritto di proprietà. Questa operazione implica la messa a disposizione di una copia del programma mediante download, insieme alla conclusione di un contratto di licenza di utilizzazione. Tale licenza consente ai clienti di utilizzare la copia in modo permanente, in cambio del pagamento di un prezzo che assicura al titolare del diritto d’autore una remunerazione proporzionata al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario.
Di conseguenza, in conformità all’articolo 1, par. 2, della direttiva 86/653, la Corte ha stabilito che la fornitura di software al cliente per via elettronica, con l’accompagnamento di una licenza perpetua, rientra nella nozione comunitaria di “vendita di merci”. Questa sentenza fornisce un chiarimento importante in materia di commercio elettronico e diritti di proprietà intellettuale, influenzando le pratiche nel settore dei programmi informatici.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 settembre 2021 (Causa C-410/19) conferma la legittimità del modello di business adottato da DiGiGROSS, sottolineando la legalità della fornitura di software attraverso download e della concessione di una licenza perpetua di utilizzo. Secondo la sentenza, questa pratica rientra nella nozione comunitaria di “vendita di merci” ai sensi dell’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653.
La Corte ha riconosciuto che il trasferimento di un diritto di proprietà avviene quando viene fornita una copia di un programma informatico mediante download e viene stipulato un contratto di licenza di utilizzazione. Questo trasferimento di diritto di proprietà avviene in modo legale e conforme alle normative europee.
DiGiGROSS, pertanto, può continuare a operare nel rispetto delle direttive europee sulla protezione del software, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare software attraverso un modello di download e concessione di licenza perpetua. La sentenza conferma la validità e la legalità di questa pratica, assicurando che la fornitura di software per via elettronica con licenza perpetua sia considerata un’operazione di “vendita di merci”.
In sintesi, la posizione di DiGiGROSS è in linea con le normative europee, garantendo ai clienti un accesso legale e sicuro a software attraverso un modello di business conforme alle recenti interpretazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Lo Staff di DiGiGROSS